AD OMNIA PARATUS, SEMPER PARATUS, ESTOTE PARATI
Ad omnia paratus
Ad omnia paratus: il dovere di prepararsi — il nuovo art. 2086 c.c.
Nella conduzione dell’impresa, la logica è sempre stata quella della preparazione: anticipare alea, rischi e incertezze per garantire continuità e tenuta. Una postura che la tradizione sintetizza anche nel brocardo latino si vis pacem, para bellum: non come invito allo scontro, ma come disciplina della prevenzione.
Nel 2019 l’Unione Europea è intervenuta sulla crisi d’impresa perseguendo tre obiettivi:
• rafforzare il funzionamento del mercato interno;
• aumentare la capacità delle imprese di affrontare gli squilibri;
• responsabilizzare gli amministratori nella gestione preventiva.
Il Codice della crisi recepisce questi obiettivi e colloca il fulcro nel nuovo art. 2086, comma 2, che impone all’organo amministrativo di:
• istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati;
• rilevare tempestivamente squilibri e segnali di crisi;
• attivarsi senza indugio per il loro superamento.
Da questa norma discendono obblighi operativi e responsabilità personali.
Semper paratus
LGMC: sempre pronti
La logica che guida LGMC è la preparazione: la disciplina con cui l’amministratore affronta ciò a cui l’impresa è esposta — alea, rischio, prove, crescita, mercati. La preparazione è ciò che evita di dover ricorrere alla difesa: la pacem dell’amministratore e la pacem dell’impresa. Questa disciplina opera su quattro fronti — diritto, governance, mercati e capitale — che per LGMC formano un unico sistema esposto e la struttura con cui l’impresa sostiene la propria forza. Sono questi i fronti su cui LGMC ha concentrato la propria esperienza, perché è lì che si costruisce la capacità dell’impresa di reggere, crescere, competere.
Estote parati
Le responsabilità dei dirigenti: ora tocca a voi
Nel teatro operativo sorgono responsabilità quando gli obblighi relativi agli assetti, alla continuità aziendale, ai flussi informativi o ai presìdi legali richiesti dall’ordinamento non trovano riscontro nella gestione.
In queste condizioni l’amministratore può essere chiamato a rispondere personalmente:
• verso la società, per violazione dei doveri di gestione e vigilanza (art. 2392 c.c.);
• verso i creditori sociali, quando l’inadeguatezza degli assetti o il ritardo nella rilevazione degli squilibri determina l’insufficienza del patrimonio (artt. 2394 c.c. e 2476, comma 6, c.c.);
• di irregolarità nella gestione rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c., nell’ambito dei poteri di intervento e revoca attribuiti al tribunale;
• sul piano penale, quando la condotta integra le fattispecie che prevedono responsabilità per formazione, occultamento o aggravamento del dissesto.
Gli assetti adeguati costituiscono inoltre la struttura portante delle ulteriori compliance (modello 231, privacy–GDPR, sicurezza, antiriciclaggio, ambiente, cybersecurity). Questi sistemi offrono tutela solo se coerentemente integrati negli assetti richiesti dall’art. 2086, co. 2, c.c. e quindi effettivamente operativi rispetto ai rischi che intendono presidiare. Compliances non integrate restano adempimenti formali: non riducono il rischio e non proteggono l’amministratore.






